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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 416 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-11, depositata il 1987-11-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:416
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3657

  • Circolazione stradale
  • Circolazione senza patente
  • Sanzioni accessorie
  • Confisca del veicolo
  • Obbligatorietà
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Art. (80-bis, D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, introdotto dall'art. 142, l. 24 novembre 1981 n. 689.
  • Art. 27, comma terzo, Cost.
Leggi la massima
Il difetto di motivazione in punto di rilevanza e di non manife- sta infondatezza rende manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale, in quanto elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, L. 11 marzo 1953 n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione incidentale di legit- timità costituzionale (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., e relativa all'art.80-bis, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 - articolo introdotto dall'art.142 della L. 24 novembre 1981 n. 689 - nella parte in cui prevede "la confisca obbligatoria del mezzo condotto da persona sprovvista della relativa patente").

Norme impugnate

  • legge 24 novembre 1981, n. 689
  • art. 80-bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto con l'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1985 e il 17 maggio 1985 dal Pretore di Novafeltria, iscritte rispettivamente ai nn. 520 e 772 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, e n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Novafeltria, con due ordinanze del 15 marzo e del 17 maggio 1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 80-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede "la confisca obbligatoria del mezzo condotto da persona sprovvista della relativa patente"; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e vanno, quindi, riuniti; e che il giudice a quo ha omesso qualsiasi motivazione sia in punto di rilevanza sia in punto di non manifesta infondatezza, così eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 9, n. 22, n. 35, n. 151 del 1987);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quale introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Novafeltria con le due ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze