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Sez. L - , Ordinanza n. 32695 del 07/11/2022 (Rv. 666012 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. - Errata individuazione del soggetto legittimato passivo - Condanna alle spese - Impugnabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666012-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., poiché unico soggetto legittimato passivo è l'INPS, il decreto di omologa del requisito sanitario pronunziato nei confronti di un resistente diverso è impugnabile per il capo relativo alle spese di lite, correlandosi la immodificabilità e non impugnabilità del decreto al presupposto, meramente certificativo, che l'accordo sulle conclusioni del c.t.u. sia intervenuto tra le "giuste" parti del procedimento; ne consegue che, in caso di erronea individuazione del legittimato passivo e di condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, va ammessa l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 111, comma 7, Cost., da parte del soggetto non legittimato che, altrimenti, resterebbe in via definitiva privo di qualsivoglia tutela giurisdizionale.

Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)