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Sez. L, Ordinanza n. 17835 del 01/07/2025 (Rv. 675823-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Decreto di omologa ex art. 445-bis, comma 5, c.p.c. - Statuizione sulle spese processuali - Correzione di errore materiale - Ammissibilità - Presupporti - Omessa pronuncia sulle spese nei confronti del non legittimato passivo - Esclusione - Fattispecie. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675823-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

La statuizione sulle spese processuali, operata con il decreto di omologa dell'A.T.P. ex art. 445-bis, comma 5, c.p.c., può essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale solo nei casi in cui alla correzione della decisione principale - siccome viziata da una difformità rispetto al risultato peritale - non possa che seguire quella sulle spese, e non, invece, nel caso in cui la suddetta statuizione sia stata omessa nei confronti di una parte convenuta priva di legittimazione passiva, in quanto tale omissione configura un vizio rimediabile con l'impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., con cui il tribunale aveva emendato il decreto di omologa privo della regolamentazione sulle spese nei confronti di una Provincia, originariamente convenuta e poi estromessa nel giudizio di A.T.P.O.).

Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)