Sez. L, Sentenza n. 18705 del 06/12/2003 (Rv. 568718 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Accoglimento parziale della domanda - Giusto motivo per parziale compensazione delle spese - Configurabilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
In tema di regolamento delle spese processuali, il parziale accoglimento della domanda, con la condanna alla corresponsione di una somma molto inferiore a quella richiesta (nella specie 5 milioni di lire a fronte di 75 domandati), può essere valutata come giusto motivo per una parziale compensazione, atteso che i giusti motivi in considerazione dei quali si può addivenire alla suddetta compensazione sfuggono, per loro stessa natura, a qualsiasi enunciazione che non sia meramente esemplificativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)