Sez. L, Sentenza n. 5305 del 22/04/2000 (Rv. 535979 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Presupposti - Reciproca soccombenza - Necessità - Esclusione - Sussistenza dei giusti motivi per la compensazione - Valutazione discrezionale del giudice di merito.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
La facoltà del giudice di compensare in tutto o in parte le spese del giudizio non è necessariamente legata alla posizione di reciproca soccombenza, totale o parziale, delle parti in causa; i giusti motivi in considerazione dei quali si può addivenire alla suddetta compensazione sfuggono, per loro stessa natura, a qualsiasi enunciazione o catalogazione anche soltanto esemplificativa e l'indagine in ordine alla loro ricorrenza, nonché la relativa valutazione, sono rimesse al giudice di merito cui è inibito soltanto di condannare alle spese, anche in minima parte, la parte totalmente vittoriosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)