Sez. 5, Sentenza n. 4333 del 26/03/2002 (Rv. 553298 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Art. 38 legge n. 413 del 1991 - Fondamento - Dichiarazione integrativa - Definizione automatica - Portata - Fondamento - Versamento dell'importo di lire due milioni per ciascuno dei periodi - Obbligo - Sussistenza - Principi costituzionali di uguaglianza e della capacità contributiva - Violazione - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
L'art. 38 della legge n. 413 del 1991, nel disporre che "la Dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi d'imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600", definisce - diversamente dall'art. 19, commi quinto, sesto e settimo, D.L. n. 429 del 1982 - il suo ambito di operatività, non già in ragione di quello che possa essere stato il concreto comportamento del contribuente (e quindi anche delle sue dichiarazioni, dovute o meno che fossero), ma di un parametro del tutto oggettivo rappresentato dall'arco dei periodi d'imposta in relazione ai quali non si siano esauriti i poteri di accertamento dell'amministrazione, che costituiscono il criterio di riferimento per valutare la completezza e la legittimità della dichiarazione integrativa. In una tale logica si inquadra, fra l'altro, anche il profilo per cui, ai sensi del comma quinto del citato art. 38 della legge n. 413 del 1991, per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, debba essere versato un importo pari a lire due milioni per ciascuno dei periodi stessi. Nè, ad una tale stregua, rimane integrata alcuna violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di commisurazione dell'impostazione fiscale alla capacità contributiva - come riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza del 6 dicembre 2000, n. 550 - in quanto la norma non pone alcun obbligo per il cittadino, ma si limita ad agevolare la definizione fiscale dei periodi considerati, offrendo ai contribuenti possibilità la cui convenienza economica è interamente rimessa al loro libero apprezzamento.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 19 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 19 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 19 com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 1982 art. 516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)