Sez. 5, Sentenza n. 21282 del 02/11/2005 (Rv. 585048 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 38 legge n. 413 del 1991 - Dichiarazione integrativa per definizione automatica - Contenuto - Omesso conseguimento di redditi nei periodi d'imposta non inclusi nella dichiarazione - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale l'art. 38 della legge n. 413 del 1991, nel disporre che la dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi d'imposta in relazione ai quali non sono scaduti, alla data del 31 dicembre 1991, i termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, definisce il suo ambito di operatività non già in ragione di quello che possa essere stato il concreto comportamento del contribuente (e quindi anche delle sue dichiarazioni, dovute o meno che fossero), ma di un parametro del tutto oggettivo, rappresentato dall'arco dei periodi d'imposta in relazione ai quali non si siano esauriti i poteri di accertamento dell'amministrazione costituenti il periodo di riferimento per valutare la completezza e la legittimità della dichiarazione integrativa. Pertanto, ai sensi del comma quinto del suddetto art. 38 della legge n. 413 del 1991, per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve in ogni caso essere versata quella determinata somma prevista dalla legge per ciascuno dei periodi stessi, restando, per conseguenza, indifferente che, per uno o più periodi d'imposta, il contribuente non abbia conseguito alcun reddito.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)