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Sez. L, Sentenza n. 4204 del 02/05/1994 (Rv. 486436 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Impresa familiare - In genere, (costituzione, natura, oggetto) | Disciplina ex art. 230 bis cod. civ. - Interpretazione analogica - Inammissibilità - Questione di legittimità costituzionale in relazione alla esclusione dall'ambito dei soggetti tutelati il convivente "moro uxorio" - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1994-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486436-01

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Impresa familiare - In genere, (costituzione, natura, oggetto)

L'art. 230 bis cod. civ., che disciplina l'impresa familiare, costituisce norma eccezionale, in quanto si pone come eccezione rispetto alle norme generali in tema di prestazioni lavorative ed è pertanto insuscettibile di interpretazione analogica. Deve peraltro ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 230 bis nella parte in cui esclude dall'ambito dei soggetti tutelati il convivente "more uxorio", posto che elemento saliente dell'impresa familiare è la famiglia legittima, individuata nei più stretti congiunti, e che un'equiparazione fra coniuge e convivente si pone in contrasto con la circostanza che il matrimonio determina a carico dei coniugi conseguenze perenni ed ineludibili (quale il dovere di mantenimento o di alimenti al coniuge, che persiste anche dopo il divorzio), mentre la convivenza è una situazione di fatto caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità unilaterale "ad nutum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)