Sez. 2, Sentenza n. 22405 del 29/11/2004 (Rv. 578143 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Disciplina ex art. 230 - bis, cod.civ. - Applicabilità alla cosiddetta famiglia di 'fattò - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)
Presupposto per l'applicabilità della disciplina in materia di impresa familiare è l'esistenza di una famiglia legittima e, pertanto, l'art. 230 - bis cod.civ. non è applicabile nel caso di mera convivenza, ovvero alla famiglia cosiddetta 'di fattò, trattandosi di norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)