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Sez. L, Sentenza n. 4648 del 22/05/1987 (Rv. 453315 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - IN GENERE - ADDIZIONALE PREVISTO DALL'ART. 17, PRIMO COMMA, LEGGE 3 GIUGNO 1975 N. 260 - ADEGUAMENTO PERIODICO.*
Stato
decisa il 1987-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453315-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - IN GENERE - ADDIZIONALE PREVISTO DALL'ART. 17, PRIMO COMMA, LEGGE 3 GIUGNO 1975 N. 260 - ADEGUAMENTO PERIODICO.*

In tema di contributi agricoli unificati, l'addizionale nella misura fissa di l. 100 per ogni giornata di iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti - addizionale istituita dall'art. 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160, quale mezzo aggiuntivo per il finanziamento della gestione speciale di previdenza ed assistenza dei coltivatori diretti - è soggetta anch'essa, al pari del contributo base previsto nella prima parte della norma citata, all'adeguamento periodico introdotto dall'art. 22 della legge stessa per i contributi assistenziali e previdenziali in genere. (V 264/84, mass n 432256; (Conf 6876/86, mass n 448970).*

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 17, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)