Sez. L, Sentenza n. 10 del 03/01/1984 (Rv. 432256 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - TUTELA EX LEGGE N. 7 DEL 1963 - PRESUPPOSTI - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA LAVORATRICE - INSUSSISTENZA - PRESUNZIONE EX ART. 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE CITATA - COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ PRELIMINARI PREVISTE PER I NUBENDI DAL CODICE CIVILE - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - TUTELA EX LEGGE N. 7 DEL 1963 - PRESUPPOSTI - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA LAVORATRICE - INSUSSISTENZA - PRESUNZIONE EX ART. 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE CITATA - COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ PRELIMINARI PREVISTE PER I NUBENDI DAL CODICE CIVILE - RILEVANZA.*
La tutela accordata dalla legge 9 gennaio 1963 n. 7 alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull'elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all'adempimento di alcun Obbligo di comunicazione (rispondente peraltro al dovere di collaborazione e di esecuzione del contratto secondo buona fede) da parte della lavoratrice; tanto si evince, in particolare, dalla presunzione (concernente l'avvenuta intimazione per causa di matrimonio del licenziamento della lavoratrice disposto nel periodo compreso tra la data della richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione delle nozze) posta dal terzo comma dell'art. 1 della stessa legge, alla cui stregua la possibilità di conoscenza del matrimonio inizia, per il datore di lavoro, con il compimento (da parte dei nubendi) delle formalità preliminari previste dal codice civile. (V 389/83, mass n 425204).*
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)