Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 27/09/1983 Cc. (dep. 07/02/1984) Rv. 162512 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO E ORDINANZA DI RIESAME - COLLEGAMENTO E COMPLEMENTARIETÀ - EFFETTI AI FINI DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO COERCITIVO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO E ORDINANZA DI RIESAME - COLLEGAMENTO E COMPLEMENTARIETÀ - EFFETTI AI FINI DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO COERCITIVO.*
Il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza di riesame sono tra loro strettamente collegati e complementari, nel senso che, una volta proposta la richiesta di riesame, l'efficacia del primo, anche se in ipotesi perfettamente legittimo e fondato nel merito, è condizionato alla tempestiva sopravvenienza di un provvedimento di conferma. In ultima analisi, i due provvedimenti, a prescindere dal loro contenuto, concorrono a costituire insieme la condizione per la legittima restrizione della libertà personale. Ciò non significa, però, che gli estremi di una motivazione idonea ai sensi dell'art. 264 cod. proc. pen. nuovo testo, debbano essere già contenuti necessariamente e per intero nel primo elemento della fattispecie.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)