Sez. 1, Sentenza n. 1532 del 27/06/1984 Cc. (dep. 26/07/1984) Rv. 165395 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CARENTE - INTEGRAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CARENTE - INTEGRAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
In base all'ampio potere delibativo conferitogli dalla legge, il tribunale per il riesame, una volta esclusa ogni ipotesi di illegittimità sostanziale del provvedimento di cattura, tale cioè da determinare la revoca del provvedimento stesso, è tenuto ad eliminare ogni eventuale nullità, di ordine relativo, quale è quella inerente alla motivazione, integrando la motivazione carente con la propria. Da ciò discende che il provvedimento coercitivo e l'ordinanza di riesame sono tra loro strettamente legati e complementari, nel senso che, una volta proposta la richiesta di riesame, l'efficacia del primo è condizionata alla tempestiva sopravvenienza di un provvedimento di conferma, in Mancanza del quale il provvedimento restrittivo cessa di avere efficacia. (Conf mass n 162505; (Conf mass n 162512).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)