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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1120 del 1988

Decisione
decisa il 1988-12-12, depositata il 1988-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1120
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14152

  • Istruzione pubblica
  • Personale docente
  • Immissione in ruolo
  • Disciplina
  • 'Jus superveniens'
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un nuovo esame della rilevanza della sollevata questione alla luce dei sopravvenuti dd.ll. 3 maggio 1988, n. 140, convertito in L. 4 luglio 1988, n. 246 e 6 agosto 1988 n. 323, convertito in L. 6 ottobre 1988, n. 426 (art. 8 bis).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, 34, 49, primo comma, e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Rasciale Maria Rosa ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Romano Salvatore ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie speciale, dell'anno 1988; 3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ughetti Teresa ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie speciale, dell'anno 1988. Visti gli atti di costituzione di Rasciale Maria Rosa, Romano Salvatore, Ughetti Teresa ed altri; Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Udito l'avvocato Ernani d'Agostino per Rasciale Maria Rosa, Romano Salvatore, Ughetti Teresa ed altri.
punto 1
Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti per l'annullamento di decreti ed ordinanze ministeriali disciplinanti l'immissione in ruolo del personale, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con tre ordinanze di analogo contenuto, tutte emesse in data 19 ottobre 1987, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 34, 49, primo comma, e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270; che il giudice a quo trae spunto dalla sentenza n. 249 del 25 novembre 1986 con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35, quarto comma, 37 e 57 della citata legge n. 270 del 1982, osservando in proposito come tali norme fossero del tutto simili a quelle impugnate, pur riguardando una diversa categoria di insegnanti; che nei giudizi dinanzi a questa Corte si sono costituite alcune parti private insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale, anche con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza.
punto 2
Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i giudizi possono essere riuniti; che successivamente alle ordinanze di rimessione è stato emanato il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988, n. 246, che ha previsto l'immissione in ruolo del personale scolastico di cui ai giudizi a quibus, ed è altresì entrato in vigore il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito in legge 6 ottobre 1988, n. 426, che (art. 8 bis) ha trasformato in nazionali le graduatorie provinciali già previste dall'art. 17 del citato decreto-legge n. 140 del 1988; che, pertanto, è opportuno che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla stregua della sopravvenuta normativa.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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