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Sez. 2, Sentenza n. 6882 del 22/11/1986 (Rv. 448984 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI EREDI DELLA PARTE DEFINITA - REGOLARITÀ DEL CONTRADDITTORIO - MANCATA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DEGLI EREDI NON COSTITUITI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448984-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI EREDI DELLA PARTE DEFINITA - REGOLARITÀ DEL CONTRADDITTORIO - MANCATA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DEGLI EREDI NON COSTITUITI - IRRILEVANZA.*

Una volta che il giudizio, interrotto per morte di una delle parti, sia stato riassunto nei confronti di tutti gli eredi della parte stessa, il principio del contraddittorio deve ritenersi osservato, a nulla rilevando che uno o più destinatari dell'atto di riassunzione, non costituitisi, non siano stati dichiarati contumaci e che manchi l'indicazione dei loro nomi dell'intestazione della sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)