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Sez. 1, Sentenza n. 8364 del 20/06/2000 (Rv. 537790 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO | Mancata indicazione di una parte nella epigrafe di una sentenza - Mancata dichiarazione di contumacia della stessa - Irrilevanza - Condizioni - Errore materiale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537790-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO

La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza, e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa, non incidono sulla regolarità del contraddittorio ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurando un mero errore materiale, emendabile con la apposita procedura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)