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Sez. 3, Sentenza n. 5579 del 25/10/1982 (Rv. 423320 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423320-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - NOZIONE.*

L'art. 11 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, nell'attribuire a ciascuna delle parti del rapporto agrario la facoltà di eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali nonché addizioni da servire per l'utilizzazione agricola del fondo, ha accolto i generali criteri per i quali per "miglioramenti" devono intendersi le opere eseguite sulla cosa per aumentarne la consistenza al fine di renderla più adatta al godimento, accrescendone l'utilizzabilità senza alterarne la destinazione economica, e per "addizioni" le opere che determinano un aumento quantitativo della cosa, mediante l'aggiunta ad essa di altra cosa (accessoria), sì da accrescerne l'utilità, rispettandone anche qui la destinazione economica.*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)