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Sez. 3, Sentenza n. 1058 del 04/02/1987 (Rv. 450618 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I) - NOZIONE - DISTINZIONE DALLE ADDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450618-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I) - NOZIONE - DISTINZIONE DALLE ADDIZIONI.*

L'art. 11 della legge n. 11 del 1971, nell'attribuire a ciascuna delle parti del rapporto agrario la facoltà di eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali nonché addizioni da servire per l'utilizzazione agricola del fondo, ha accolto i generali criteri per i quali per miglioramenti devono intendersi le opere eseguite sulla cosa per aumentarne la consistenza al fine di renderla più adatta al godimento, accrescendone l'utilizzabilità senza alterarne la destinazione economica, e per addizioni le opere che determinano un aumento quantitativo della cosa, mediante l'aggiunta ad essa di altra cosa (accessoria), si da accrescerne l'utilità, rispettandone anche qui la destinazione economica. (alla luce del suenunciato principio, la S.C. ha reputato esatta la statuizione del giudice del merito il quale aveva riconosciuto che la costruzione di una stalla rientra fra i miglioramenti considerati dalla richiamata norma). (Conf 5579/82, mass n 423320 sulla prima parte; (Conf 4048/81, mass n 414700 per il caso di specie).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)