REGOLAMENTO (CE) N. 515/97 DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola
Testo in vigore al
Art. 2
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
— regolamentazione doganale, l'insieme delle disposizioni a carattere comunitario e delle disposizioni adottate per l'applicazione della regolamentazione comunitaria cui sono soggetti l'importazione, l'esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status comunitario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato o per le quali le condizioni di acquisizione dello status comunitario costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari;
— regolamentazione agricola, l'insieme delle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
— autorità richiedente, la competente autorità di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza;
— autorità interpellata, l'autorità competente di uno Stato membro cui è indirizzata una richiesta di assistenza;
— indagine amministrativa, qualsiasi controllo, verifica o azione intrapresi da agenti delle autorità amministrative di cui all'articolo 1, paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola e di accertare, se del caso, l'irregolarità di operazioni che sembrano ad esse contrarie, ad eccezione delle azioni intraprese su richiesta o sotto il diretto controllo di un organo giudiziario; il termine «indagine amministrativa» copre anche le missioni comunitarie di cui all'articolo 20;
— dati personali, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente in particolare con riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici propri alla sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
2.
Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate a mantenere i rapporti ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
Nel presente regolamento, l'espressione «autorità competenti» comprende le autorità designate a norma del primo comma.
Art. 3
Quando le autorità nazionali decidono, sulla base di una domanda di assistenza amministrativa o di una comunicazione fatta a norma del presente regolamento, di intraprendere un'azione comprendente taluni elementi cui si può ricorrere unicamente previa autorizzazione o richiesta dell'autorità giudiziaria, devono essere comunicati nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento:
— le informazioni relative all'applicazione della regolamentazione doganale e agricola che tali autorità ottengono, o, quantomeno,
— gli elementi essenziali della pratica che consentono di porre fine ad una prassi fraudolenta.
Tuttavia, tale comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria se tale autorizzazione risulta necessaria in base al diritto nazionale.
Titolo I. Assistenza su richiesta
Art. 4
1. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni che consentono di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalle regolamentazioni doganale e agricola ed in particolare quelle relative:
— all'applicazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché dei prelievi agricoli e di altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili ad alcune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
— alle operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
2. Allo scopo di ottenere le informazioni richieste, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui l'autorità interpellata si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese.
Art. 5
L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, qualsiasi attestazione, documento o copia conforme di documento di cui dispone o che essa si procura alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e che si riferiscono ad operazioni cui si applicano le regolamentazioni doganale o agricola.
Art. 6
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica o fa notificare al destinatario, nell'osservanza delle norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti o le decisioni adottate dalle autorità amministrative che riguardino l'applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola.
2. Le richieste di notifica che indicano l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, lasciando impregiudicata la facoltà per quest'ultima di rinunciare alla comunicazione di tale traduzione.
Art. 7
Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita o fa esercitare, per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione dei propri servizi:
a) sulle persone delle quali si possa ragionevolmente ritenere che commettano infrazioni alle regolamentazioni doganale e agricola e, in modo particolare, sugli spostamenti di queste persone;
b) sui luoghi in cui siano stati costituiti depositi di merci in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che essi siano destinati ad alimentare operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola;
c) sui movimenti di merci segnalati come possibile oggetto di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola;
d) sui mezzi di trasporto che si può ragionevolmente ritenere siano utilizzati per effettuare operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.
Art. 8
L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, segnatamente mediante relazioni e altri documenti o loro copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui essa dispone o che essa si procura alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 riguardo ad operazioni constatate o progettate che sono o appaiono all'autorità richiedente contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, ovvero, se del caso, riguardo ai risultati della sorveglianza esercitata a norma dell'articolo 7.
Tuttavia la comunicazione di documenti originali e di reperti è effettuata solo se non è contraria alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.
Art. 9
1.
Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede o fa procedere alle opportune indagini amministrative in merito alle operazioni che sono o appaiono all'autorità richiedente contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.
Per effettuare tali indagini amministrative, l'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui quest'ultima si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese.
L'autorità interpellata comunica i risultati di tali indagini amministrative all'autorità richiedente.
2.
Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, degli agenti designati dall'autorità richiedente possono assistere alle indagini amministrative di cui al paragrafo 1.
Gli agenti dell'autorità interpellata garantiscono in qualsiasi momento lo svolgimento delle indagini amministrative. Gli agenti dell'autorità richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri di controllo spettanti agli agenti dell'autorità interpellata; essi hanno tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.
Allorché le disposizioni nazionali in materia di procedura penale riservano certi atti ad agenti specificamente indicati dalla legge nazionale, gli agenti dell'autorità richiedente non partecipano a tali atti. Essi comunque non partecipano segnatamente alle perquisizioni domiciliari o all'interrogatorio formale delle persone disciplinato dalla legge penale. Essi hanno, tuttavia, accesso alle informazioni così ottenute, alle condizioni previste dall'articolo 3.
Art. 10
Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, gli agenti debitamente autorizzati dalla prima possono raccogliere, negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, delle informazioni relative all'applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola necessarie all'autorità richiedente e risultanti dalla documentazione cui possono accedere gli agenti di detti uffici. Tali agenti sono autorizzati ad estrarre copia di tale documentazione.
Art. 11
Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro in applicazione degli articoli 9 e 10 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
Art. 12
Gli accertamenti, gli attestati, le informazioni, i documenti, le copie conformi a tutte le informazioni ottenute dagli agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente.
Titolo II. Assistenza spontanea
Art. 13
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano, alle condizioni enunciate agli articoli 14 e 15, la propria assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, senza che sia stata formulata la richiesta preventiva da parte di queste ultime.
Art. 14
Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della regolamentazione doganale e agricola, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:
a) esercitano o fanno esercitare, nella misura del possibile, la speciale sorveglianza di cui all'articolo 7;
b) comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con loro copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che appaiono loro contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.
Art. 15
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati qualsiasi informazione utile che si riferisce ad operazioni che sono o appaiono loro contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, in particolare le informazioni relative alle merci che ne costituiscono l'oggetto nonché ai nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.
Art. 16
Le informazioni ottenute dagli agenti di uno Stato membro e trasmesse ad un altro Stato membro nei casi di assistenza di cui agli articoli da 13 a 15 possono essere invocate come elemento di prova dagli organi competenti dello Stato membro destinatario di tali informazioni.
Titolo III. Relazioni con la commissione
Art. 17
1. Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono:
a) ogni informazione che ritengono utile relativamente:
— alle merci che hanno costituito oggetto o che si presume abbiano costituito oggetto di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola,
— ai metodi ed ai procedimenti utilizzati o che si presume siano stati utilizzati per violare le regolamentazioni doganale o agricola,
— alle richieste di assistenza, alle azioni intraprese e alle informazioni scambiate in applicazione degli articoli da 4 a 16 che possono evidenziare tendenze di frode nei settori doganale o agricolo;
b) ogni informazione riguardante insufficienze o lacune delle regolamentazioni doganale o agricola che l'applicazione ha consentito di rilevare o di supporre.
2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza delle regolamentazioni doganale e agricola.
Art. 18
1.
Qualora operazioni contrarie o che appaiono contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola siano constatate dalle autorità competenti di uno Stato membro o presentino un particolare interesse sul piano comunitario, segnatamente:
— qualora esse abbiano o possano aver ramificazioni in altri Stati membri, ovvero
— qualora dette autorità ritengano che operazioni analoghe possano essere state effettuate anche in altri Stati membri,
dette autorità comunicano senza indugio alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrente per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.
La Commissione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Qualora facciano ricorso alla disposizione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono esimersi dal comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati le informazioni di cui all'articolo 14, lettera b), e all'articolo 15.
3. Su richiesta motivata della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri agiscono come previsto agli articoli da 4 a 8.
4.
Quando la Commissione ritiene che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, essa ne informa lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e questo(i) effettua(no) senza indugio un'indagine amministrativa cui possono assistere, alle condizioni enunciate dall'articolo 9, paragrafo 2 e dall'articolo 11 del presente regolamento, agenti della Commissione.
Lo o gli Stato(i) membro(i) interessato(i) comunicano senza indugio alla Commissione le conclusioni cui è (sono) pervenuto(i) al termine dell'indagine.
5. Degli agenti della Commissione possono raccogliere le informazioni di cui all'articolo 10 alle condizioni ivi stabilite e di comune accordo.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto all'informazione e al controllo di cui la Commissione gode in virtù di altre normative vigenti.
Titolo IV. Relazioni con i paesi terzi
Art. 19
Sempreché il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola o per determinare l'ampiezza delle operazioni di cui si è constatata la non conformità a tali regolamentazioni, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, nell'ambito di un'azione concertata, con l'accordo delle autorità competenti che le hanno fornite, nel rispetto delle disposizioni interne applicabili al trasferimento di dati personali a paesi terzi.
La comunicazione è effettuata dalla Commissione ovvero dagli Stati membri, nell'ambito dell'azione concertata di cui al primo comma; in ogni caso, nel paese terzo interessato è garantita con i mezzi adeguati una salvaguardia equivalente a quella di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 2.
Art. 20
1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione può effettuare alle condizioni di cui all'articolo 19, missioni comunitarie di cooperazione e di indagine amministrative in paesi terzi in coordinamento e stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.
2. Le missioni comunitarie nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 si svolgono alle seguenti condizioni:
a) la missione può essere effettuata su iniziativa della Commissione, eventualmente in base ad elementi informativi forniti dal Parlamento europeo, ovvero su richiesta di uno o più Stati membri;
b) partecipano alle missioni agenti della Commissione nominati a tale scopo e agenti a tal fine nominati dallo o dagli Stati membri interessati;
c) la missione può inoltre essere effettuata, con l'accordo della Commissione e degli Stati membri interessati, nell'interesse della Comunità, da agenti di uno Stato membro, segnatamente in applicazione di un accordo bilaterale di assistenza con un paese terzo; in tal caso, la Commissione è informata dei risultati della missione;
d) le spese di missione sono a carico della Commissione.
3. La Commissione comunica agli Stati membri e al Parlamento europeo i risultati delle missioni svolte a norma del presente articolo.
Art. 21
1. Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, segnatamente sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, sono trattate a norma dell'articolo 45.
2. Il disposto dell'articolo 12 si applica, mutatis mutandis, alle constatazioni ed alle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini della loro utilizzazione ai sensi dell'articolo 12, la Commissione rilascia alle autorità competenti degli Stati membri, a richiesta di questi ultimi, i documenti originali ottenuti o copie autenticate degli stessi.
Art. 22
Gli Stati membri informano la Commissione delle informazioni scambiate, nell'ambito della mutua assistenza amministrativa, con i paesi terzi quando ciò rivesta, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, un particolare interesse per il corretto funzionamento delle regolamentazioni doganale e agricola ai sensi del presente regolamento e quando tali informazioni ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento.