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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 702 del 12/01/2018 (Rv. 647198 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE | Perdita della merce - Onere probatorio - Criteri di riparto.
Stato
decisa il 2018-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647198-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE

Nel trasporto di cose, il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione; spetta invece al vettore, onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, dimostrare che il mittente ha già percepito dal destinatario il prezzo della merce andata perduta o che il destinatario gliene ha chiesto la restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1685, Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1695

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)