Sez. 3, Sentenza n. 5084 del 21/05/1998 (Rv. 515665 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Azione di risarcimento del danno da parte del mittente - Contestazione della legittimazione da parte del vettore - Avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario - Prova - Onere del vettore.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE
Nel trasporto di cose, qualora il vettore, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione di quest'ultimo in favore di quella del destinatario, su di lui incombe l'onere della prova dell'avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., applicabile anche allo spedizioniere vettore di cui all'art. 1741 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1741
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)