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Sez. L, Sentenza n. 11921 del 24/11/1998 (Rv. 521068 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Inquadramento del personale - Quadri - Riferimento "ratione temporis" al D.M. n. 1085 del 1985 - Conseguente inapplicabilità dei criteri previsti dalla contrattazione collettiva intervenuta successivamente - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521068-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

Il principio secondo il quale il lavoratore che non abbia titolo per l'inquadramento nei livelli di classificazione del personale che, in base alla contrattazione collettiva del settore, comportano la qualificazione come "quadro" non può pretenderne il riconoscimento, perché in base all'art.2 della legge n.190 del 1985 (istitutiva della qualifica) i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva, non trova applicazione qualora "ratione temporis" il rapporto risulti regolato da una diversa disciplina. (Fattispecie relativa al riconoscimento, in favore di un dipendente delle FF.SS. di sesto livello, del diritto all'inquadramento nella categoria dei quadri in base alla verifica delle mansioni espletate nel periodo febbraio - maggio 1991 unicamente con riguardo al D.M. n.1085 del 1985, rimasto in vigore fino al settembre 1991, con l'esclusione dell'applicabilità dei più severi criteri fissati dalla successiva contrattazione collettiva).

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1985 num. 190 art. 2, Decr. Minist. Trasporti 14/05/1985 num. 1085, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)