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Sez. L, Sentenza n. 4061 del 21/04/1998 (Rv. 514702 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Inquadramento del personale - Profili professionali ex D.M. n. 1085 del 1985 e declaratorie delle categorie ex legge n. 292 del 1984 - Rapporti - Attuazione del principio di gerarchia tra leggi e regolamenti - Sussistenza - Funzione del decreto ministeriale - Integrazione ed esemplificazione - Conseguenze - Accertamento della categoria spettante al lavoratore - Omesso esame della norma regolamentare - Vizio della sentenza - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514702-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

In materia di inquadramento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, il D.M. 14 maggio 1985 n. 1085, che, in attuazione dell'art. 1 della legge 10 luglio 1984 n. 292, ha individuato i singoli profili professionali, si è limitato, coerentemente con il principio di gerarchia delle fonti, a dare attuazione a quanto stabilito dalla legge n. 292, definendo i profili professionali del personale ferroviario e precisandone i relativi contenuti, in stretta correlazione con il tenore delle declaratorie delle varie categorie di classificazione del personale di cui alla normativa legale, ai fini di una integrazione ed esemplificazione non incidente sul non derogabile contenuto della norma primaria. Conseguentemente l'omesso esame del citato decreto ministeriale non vizia la sentenza di merito che, in relazione a una domanda diretta al conseguimento di un superiore inquadramento o di una maggiore retribuzione in base all'asserito svolgimento di mansioni di categoria superiore a quella riconosciuta dall'azienda, abbia indagato circa l'esistenza o meno dei requisiti voluti dalla legge n. 292 del 1984 per l'appartenenza alla categoria rivendicata.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 4, Legge 10/07/1984 num. 292 art. 1, Decr. Minist. Trasporti 14/05/1985 num. 1085, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)