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Sez. 1, Sentenza n. 3800 del 15/04/1998 (Rv. 514486 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Relativo esercizio da parte del giudice di merito - Rivalutazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514486-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

L'esercizio del potere discrezionale di riunione delle cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e della posizione delle parti in ciascuno di essi, sicché può essere oggetto di rivalutazione da parte del giudice del merito, il quale, allorché ritenga che siano venuti meno i motivi di opportunità che avevano giustificato il "simultaneus processus", può disporre la separazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)