Sez. 1, Sentenza n. 3800 del 15/04/1998 (Rv. 514486 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Relativo esercizio da parte del giudice di merito - Rivalutazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
L'esercizio del potere discrezionale di riunione delle cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e della posizione delle parti in ciascuno di essi, sicché può essere oggetto di rivalutazione da parte del giudice del merito, il quale, allorché ritenga che siano venuti meno i motivi di opportunità che avevano giustificato il "simultaneus processus", può disporre la separazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)