Sez. L, Sentenza n. 2676 del 25/02/2002 (Rv. 552478 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Riunione per connessione di più cause scindibili - Evento interruttivo riguardante una delle parti dei distinti procedimenti - Effetti - Interruzione dell'intero procedimento - Esclusione - Interruzione parziale del giudizio - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
Nel caso di riunione di procedimenti relativi a cause connesse l'evento interruttivo che interessa la parte di uno di detti procedimenti non intacca minimamente l'effettività del contraddittorio rispetto alle parti degli altri procedimenti connessi (e, come tali, scindibili e tra di loro autonomi), né viene a ledere l'attività difensiva o una efficiente rappresentanza tecnica di dette parti. Ne consegue che, nel caso di specie, l'interruzione del processo deve essere dichiarata limitatamente alla parte colpita dall'evento interruttivo e non in riferimento all'intero processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)