Sez. 6, Sentenza n. 6142 del 24/01/2014 Ud. (dep. 10/02/2014) Rv. 259351 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Effetti - Successione di leggi nel tempo - Individuazione della norma più favorevole - Criteri - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come modificata dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non costituisce più una circostanza attenuante, ma una ipotesi autonoma di reato, il cui regime sanzionatorio si rivela complessivamente di maggior favore per il reo, non consentendo più il giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata, rilevando d'ufficio che la novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90 comportava un trattamento sanzionatorio di maggior favore per l'imputato, giacché non consentiva il bilanciamento con la ritenuta recidiva ex art. 69 cod. pen.).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, Decreto Legge 20/03/2014 num. 36 art. 1, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2014 num. 21 art. 10, Legge 16/05/2014 num. 79, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)