Sez. 4, Sentenza n. 27619 del 28/05/2014 Ud. (dep. 25/06/2014) Rv. 259388 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Effetti - Successione di leggi nel tempo - Individuazione della norma più favorevole - Criteri - Fattispecie in tema di droghe cosiddette "pesanti".
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come modificata dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non costituisce più una circostanza attenuante ma una ipotesi autonoma di reato, il cui regime sanzionatorio si rivela per le cosiddette "droghe pesanti" di maggior favore per il reo, non consentendo più il giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata, rilevando d'ufficio che la novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 comportava un trattamento sanzionatorio di maggior favore per l'imputato, giacché non consentiva il bilanciamento con la ritenuta recidiva ex art. 69 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)