Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18274 del 03/09/2020 (Rv. 658769 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario - Rilevanza nel giudizio separato - Presupposti - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
In tema di processo civile, la causa separata è mera prosecuzione della causa da cui origina e, quindi, le eccezioni fatte in quest'ultima valgono anche per l'altra; ne consegue che la tempestività dell'eccezione di prescrizione è rispettata se essa è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato nei termini di cui all'art. 180 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)