Sez. 2 - , Ordinanza n. 22342 del 06/09/2019 (Rv. 654923 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezione di prescrizione tardiva - Proposizione della medesima difesa, in via di azione, in separato giudizio - Superamento della decadenza attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
La inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività "rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione. (Fattispecie relativa alla richiesta di accertamento della prescrizione del diritto alla restituzione di un bene immobile, in conseguenza della declaratoria di nullità del relativo atto di compravendita, formulata in via di azione in un giudizio successivamente riunito ad altro, già pendente, in cui la prescrizione del medesimo diritto aveva formato oggetto di un'eccezione tardiva, siccome formulata oltre il termine ex art. 180 c.p.c., come novellato dalla l. n. 353 del 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Decreto Legge 10/10/1995 num. 432 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 435, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)