Sez. 2, Sentenza n. 12325 del 08/10/2001 (Rv. 549543 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Errore sulle generalità del destinatario dell'atto - Nullità della notificazione - Sussistenza - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
L'errore sulle generalità del destinatario dell'atto (nella specie, desumibile dalla relata di notificazione della citazione in appello) importa, al pari dell'errore sulle generalità del procuratore domiciliatario, la possibilità della prospettazione, in astratto, di una fattispecie di nullità (e non di inesistenza) della notificazione, ravvisabile, peraltro, solo nel caso in cui l'errore stesso sia intrinsecamente tale da determinare, in concreto, incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione sia diretta. Tale giudizio deve, in sede di merito, risultare ancorato a riscontri oggettivi allorché si fondi sull'apprezzamento concreto dei comportamenti e degli effetti che l'atto, pur viziato, sia stato capace di indurre, mentre diviene largamente valutativo qualora debba formularsi, in astratto, in ordine alla essenzialità o meno del requisito mancante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)