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Sez. 1, Sentenza n. 1079 del 22/01/2004 (Rv. 569571 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Certezza del consegnatario - Errore sull'identità del destinatario - Conseguente nullità - Assoluta incertezza del destinatario - Necessità - Fattispecie in tema di notifica dell'atto di appello.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569571-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

In materia di notificazioni, come l'incertezza sulla persona a cui è stata consegnata la copia notificata dell'atto destinato ad un soggetto ben individuato produce la nullità della notifica stessa - salvo l'eventuale sanatoria - solo quando sia assoluta, e perciò tale da non permettere neppure di stabilire se tra consegnatario (ignoto) e destinatario (identificato) dell'atto esista quel legame giuridicamente significativo su cui riposa la ragionevole presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza della persona cui era diretto, così non può incidere sulla validità (tanto meno in termini di inesistenza giuridica) l'incertezza sull'identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l'esistenza dell'indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell'atto medesimo; allorché, invece, l'errore materiale nell'indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell'atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino in modo chiaro ed evidente a chi quell'atto è davvero destinato, e quando a tali persone il consegnatario sia legato da idoneo rapporto, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva escluso la nullità della notifica del gravame, eseguita mediante consegna al procuratore del destinatario costituito in primo grado, ancorché fosse errata la indicazione della parte destinataria a causa di mero errore materiale riscontrabile sulla base del contenuto dell'atto notificato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)