Sez. 3, Sentenza n. 4905 del 24/03/1995 Ud. (dep. 03/05/1995) Rv. 202076 - 01
Lavoro - In genere | Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Prospettazione di occasioni d'impiego - Autonomia negoziale delle parti - Limiti - Individuazione della natura e del contenuto di un contratto di lavoro - Qualificazione giuridica data dalle parti - Poteri del giudice - Fattispecie: libretto di lavoro e prospetto paga.
Lavoro - In genere
La prospettazione di occasioni d'impiego non può interferire nelle procedure di avviamento al lavoro né nella regolamentazione contrattuale dei rapporti lavorativi che di volta in volta vengono ad instaurarsi; l'autonomia negoziale delle parti nella determinazione del contenuto dei rapporti di lavoro deve comunque esplicarsi "nei limiti imposti dalla legge" (art. 1322 cod. civ.) e la volontà dei contraenti non può rivolgersi quindi ad eludere surrettiziamente norme inderogabili (quali, ad esempio, quelle che pongono obblighi contributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro). Nè l'individuazione della natura e del contenuto di un contratto di lavoro è inderogabilmente connessa alla qualificazione giuridica data dalle parti, in quanto il giudice ben può pervenire - anche qualora non vi sia disaccordo tra i contraenti ed il negozio debba essere invece interpretato ai fini della corretta applicazione di norme pubblicistiche - ad una qualificazione diversa, spettando allo stesso di determinare gli aspetti giuridici del disposto regolamento negoziale. (Nella specie, relativa a ritenuta responsabilità per assunzione di due infermieri senza libretto di lavoro e mancata consegna del prospetto-paga, lavoratori contattati dall'imputato attraverso un'associazione di diritto privato, è stato ritenuto subordinato, e non autonomo come preteso dal ricorrente, il rapporto di lavoro instauratosi tra infermieri ed azienda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Legge 10/01/1935 num. 112 art. 5, Legge 10/01/1935 num. 112 art. 12, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)