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Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. (dep. 20/03/2008) Rv. 239251 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Rapporto di lavoro subordinato - Nozione.
Stato
decisa il 2008-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239251-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

Ai fini dell'art. 3 d.P.R. n. 547 del 1955 un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto subordinato e non autonomo il lavoratore che, pur formalmente titolare di una ditta artigiana, prestava in assenza di autonomia la propria attività, ricevendo ordini dal datore di lavoro, del quale utilizzava le attrezzature, il mezzo di trasporto ed il materiale).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 3 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 26, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 27, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)