Sez. 1, Sentenza n. 12130 del 13/11/1991 (Rv. 474616 - 01)
Obbligazioni in genere - Adempimento - Cessione di un credito in luogo dell'adempimento | Cessione "pro solvendo" - Dazione in pagamento di cambiali attuata tramite la girata dei titoli - Debitore convenuto per il pagamento del dovuto in base all'obbligazione causale - Estinzione dell' obbligazione - Eccezione - Prova - Onere di dimostrare l'avvenuta estinzione delle cambiali da lui girate al creditore - Sussistenza.
Obbligazioni in genere - Adempimento - Cessione di un credito in luogo dell'adempimento
Nella cessione "pro solvendo" di un credito in luogo di adempimento - anche mediante dazione in pagamento di cambiali attuata tramite la girata dei titoli - l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto e, pertanto, in applicazione dell'art. 2697, secondo comma cod. civ., il debitore convenuto per l'adempimento di una obbligazione il quale ne eccepisca l'estinzione tramite l'avvenuta cessione "pro solvendo" di crediti ha l'onere non solo di dimostrare la cessione stessa, ma anche l'estinzione del debito ceduto. Ne consegue che, trattandosi di cessione di titoli cambiari, il debitore convenuto per il pagamento del dovuto in base all' obbligazione causale per il cui adempimento abbia girato detti titoli (dei quali è portatore), che eccepisca l'estinzione dell'obbligazione medesima, ha l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione delle cambiali girate al creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)