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Sez. 1, Sentenza n. 9141 del 17/04/2007 (Rv. 596646 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - CESSIONE DI UN CREDITO IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Revocatoria fallimentare e richiesta restituzioni - Cessione pro solvendo - Riscossione - Onere della prova - Soggetto gravato - Fallimento.
Stato
decisa il 2007-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596646-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - CESSIONE DI UN CREDITO IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

Nella cessione "pro solvendo" di un credito in luogo di adempimento, l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto e, pertanto, in applicazione dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., il fallimento che agisca per la revocatoria della cessione del credito e per le restituzioni deve dare la prova della riscossione del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)