Sez. 6, Sentenza n. 1521 del 11/06/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154612 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 18 DICEMBRE 1981, N. 744 ART. 8 LETT. D) - APPLICABILITÀ DELL'INDULTO ALLA DETENZIONE DI PARTI DI ARMI DA GUERRA - ESCLUSIONE - MOTIVI.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 18 DICEMBRE 1981, N. 744 ART. 8 LETT. D) - APPLICABILITÀ DELL'INDULTO ALLA DETENZIONE DI PARTI DI ARMI DA GUERRA - ESCLUSIONE - MOTIVI.*
La detenzione di una o più parti di armi da guerra è esclusa dall'indulto. Infatti l'art. 8 lett. D) d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 va così interpretato poiché trattasi della stessa categoria ontologica cui appartengono le armi da guerra e, allorché le parti medesime siano atte all'impiego, giusta art. 1 legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modifiche, non vi è motivo di differenziarne il trattamento, ammettendo all'indulto tale fattispecie, data la facilità di elusione del divieto relativo all'arma completa col distribuirne le varie parti a più persone che poi possano ricomporre l'intero.*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, DPR 18/12/1981 num. 744 art. 8 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)