Sez. 1, Sentenza n. 1013 del 29/10/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157282 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI PARTE DI ARMA - PUNIBILITÀ - RATIO - NOZIONE DI PARTE D'ARMA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI PARTE DI ARMA - PUNIBILITÀ - RATIO - NOZIONE DI PARTE D'ARMA.*
La legge punisce la detenzione illegale di parte di arma, per impedire che si eludano i divieti relativi all'intera arma ripartendone le varie parti tra più persone che possano poi ricomporre l'intero; da ciò deriva che per "parte" di arma deve intendersi quella componente che possiede propria autonomia funzionale e con la quale si può ricostruire l'intero con procedimento rapido e semplice. (nella specie è stata ritenuta parte di un'arma la canna). (V mass n 154612; (Conf mass n 140808).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)