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Sez. 2, Sentenza n. 1327 del 24/05/1966 (Rv. 322637 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA ALL'OCCUPANTE - CARATTERE COSTITUTIVO DELLA SENTENZA - ONERE DELLE SPESE.*
Stato
decisa il 1966-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322637-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA ALL'OCCUPANTE - CARATTERE COSTITUTIVO DELLA SENTENZA - ONERE DELLE SPESE.*

Colui che, nella costruzione di un edificio, ha occupato in buona fede una porzione del fondo attiguo, se chiede al giudice l'attribuzione della proprieta del suolo occupato -, accessione invertita,-, in caso di accoglimento di tale domanda ottiene una pronuncia costitutiva, perche il suo diritto sorge con la pronuncia del giudice. Egli, poiche trae vantaggio dalla sentenza costitutiva, deve sopportare tutte le spese del giudizio, mentre l'avversario puo essere condannato esclusivamente a quella parte di spese che siano determinate dalla sua ingiustificata opposizione. Tale principio non e in contrasto con quello processuale sulla soccombenza, di cui agli artt.91 e segg.cod. proc. civ., perche la parte che chiede ed ottiene l'accessione invertita non puo essere considerata totalmente vittoriosa, dato che e tenuta a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)