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Sez. 2, Sentenza n. 1689 del 02/05/1975 (Rv. 375304 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - CORRISPETTIVO DOVUTO AL PROPRIETARIO DELL'AREA - DETERMINAZIONE - CRITERI - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1975-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375304-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - CORRISPETTIVO DOVUTO AL PROPRIETARIO DELL'AREA - DETERMINAZIONE - CRITERI - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*

Poiche, a norma dell'art 938 cod civ, la somma pari al doppio del valore del suolo, occupata dal vicino nella costruzione di un edificio, rappresenta il corrispettivo spettante al proprietario dell'area occupata per la perdita del suo diritto, il valore di tale area, cui detto corrispettivo deve essere commisurato, va determinato con riferimento alla data della sentenza che opera il trasferimento del diritto di proprieta a favore del costruttore. (V 1327/66, mass n 322637).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)