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Sez. 3, Sentenza n. 576 del 26/02/1972 (Rv. 356602 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO DA PARTE DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356602-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO DA PARTE DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*

La sanzione dell'improcedibilita dell'appello, prevista dall'art 348 cod proc civ, si applica anche nel caso in cui l'appellante, dopo di aver ritirato il proprio fascicolo ritualmente prodotto, non lo abbia restituito nel termine prescritto, e cio indipendentemente dall'accertamento in concreto della possibilita o meno di decidere il gravame in base alle risultanze del fascicolo dell'appellato o di quello d'ufficio. Peraltro e anche irrilevante la circostanza che la causa sia stata iscritta a ruolo dall'appellato, posto che l'iscrizione della causa a ruolo non importa alcun mutamento della posizione processuale delle parti e non dispensa l'appellante dall'Onere del deposito del proprio fascicolo. (V 143'71, mass n 349516; 1040'70, mass n 346585; 1602'70, mass n 347511; 3429'69, mass n 343519).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)