Sez. 2, Sentenza n. 143 del 22/01/1971 (Rv. 349516 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - POSSIBILITA DI DECIDERE IN BASE AL FASCICOLO DI UFFICIO O DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - POSSIBILITA DI DECIDERE IN BASE AL FASCICOLO DI UFFICIO O DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*
L'appello e improcedibile qualora l'appellante, dopo avere ritirato il suo fascicolo, non lo ridepositi nel termine perentorio di almeno quattro giorni prima dell'udienza di discussionè il rideposito del fascicolo nel detto termine e un adempimento formale, al quale e tenuto l'appellante a causa dell'Onere a lui incombente di fornire al giudice il materiale di cognizione del gravame, indipendentemente dall'accertamento in concreto, nel caso singolo, della possibilita del giudice di pervenire alla decisione in base al fascicolo di ufficio o a quello della controparte. (Conf 3429'69, mass n 343519' V 37'70, mass n 344664).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)