diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2989 del 16/04/1988 (Rv. 458536 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458536-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - LIMITI.*

L'indicazione delle norme che si assumono violate ai sensi dello art. 366 n. 4 cod. proc. civ. non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione. Pertanto l'omessa od erronea indicazione delle norme sulle quali il ricorso si fonda non ne determina l'inammissibilità, quando sia possibile fissare ugualmente l'ambito del quid disputandum. (Conf 2984/87, mass n 452075; (Conf 5404/82, mass n 423166; (Conf 4101/81, mass n 414748; (Conf 3748/81, mass n 414385; (Conf 383/81, mass n 414471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)