Sez. 3, Sentenza n. 485 del 20/01/1999 (Rv. 522431 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Nel sistema delineato dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., l'indicazione delle norme che nel ricorso per cassazione si assumono violate si pone non come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso medesimo, ma piuttosto come elemento che concorre alla individuazione delle questioni sollevate nei motivi in esso contenuti. Pertanto, l'omessa indicazione delle norme sulle quali si fondano i motivi del ricorso non ne comporta l'inammissibilità quando, attraverso le ragioni addotte, sia possibile identificare il principio di diritto che si assume violato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)