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Sez. 5, Sentenza n. 14576 del 20/11/2001 (Rv. 550389 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Impugnazione del relativo avviso - Giudice tributario - Poteri - Fattispecie in tema di rettifica di reddito di impresa.
Stato
decisa il 2001-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550389-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In sede di giudizio di impugnazione di accertamenti in rettifica, che è giudizio anche di merito, e non solo di legittimità, le commissioni tributarie hanno il potere di determinare, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, se esente da errori logico - giuridici, il reddito effettivo del contribuente rispetto a quello dal medesimo dichiarato ed a quello accertato dall'Ufficio (fattispecie in tema di accertamento di reddito di impresa).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)