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Sez. 1, Sentenza n. 2935 del 29/03/1996 (Rv. 496696 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Rettifica con metodo analitico - Impugnazione del relativo avviso di rettifica - Commissione tributaria - Potere di determinazione del reddito con metodo induttivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496696-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la Commissione Tributaria adita per l'annullamento dell'avviso di rettifica di un reddito di impresa minore, determinato dall'amministrazione finanziaria con metodo analitico ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, non può procedere, aderendo a specifica richiesta del ricorrente, alla determinazione induttiva dell'utile di gestione, atteso che il giudice, investito del sindacato sulla legittimità di un accertamento tributario, può e deve verificare la sussistenza o meno (in funzione della conformità alle previsioni normative di riferimento) dei presupposti idonei a legittimare il potere dell'Ufficio in concreto esercitato, valutando a tal fine le circostanze di fatto prospettate dalle parti nonché gli elementi di prova dalle stesse offerti, senza peraltro sostituirsi all'ufficio nell'esercizio di un potere diverso, spettante all'amministrazione attiva, del quale vengano in ipotesi riconosciute sussistenti le condizioni.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)