Sez. U, Sentenza n. 1015 del 30/03/1972 (Rv. 357350 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - RAPPORTO TRA IACP E ASSEGNATARIO - DISTINZIONE IN DUE FASI - NATURA RISPETTIVA DI CIASCUNA DI ESSE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - RAPPORTO TRA IACP E ASSEGNATARIO - DISTINZIONE IN DUE FASI - NATURA RISPETTIVA DI CIASCUNA DI ESSE.*
Nella cessione in proprieta di case di tipo economico-popolare solo la fase di preassegnazione ha natura pubblicistica ed e caratterizzata da posizioni di interesse legittimo; al contrario, la fase successiva all'assegnazione, che si compie con la convenzione tra ente(IACP)e assegnatario ha natura privatistica, nella quale le parti sono in una posizione di parita, e quella del privato e caratterizzata da una situazione di diritto soggettivo azionabile dinanzi al giudice ordinario. (Conf 1022'71, mass n 351008).*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1962 num. 231 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)