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Sez. U, Sentenza n. 1015 del 30/03/1972 (Rv. 357350 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - RAPPORTO TRA IACP E ASSEGNATARIO - DISTINZIONE IN DUE FASI - NATURA RISPETTIVA DI CIASCUNA DI ESSE.*
Stato
decisa il 1972-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357350-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - RAPPORTO TRA IACP E ASSEGNATARIO - DISTINZIONE IN DUE FASI - NATURA RISPETTIVA DI CIASCUNA DI ESSE.*

Nella cessione in proprieta di case di tipo economico-popolare solo la fase di preassegnazione ha natura pubblicistica ed e caratterizzata da posizioni di interesse legittimo; al contrario, la fase successiva all'assegnazione, che si compie con la convenzione tra ente(IACP)e assegnatario ha natura privatistica, nella quale le parti sono in una posizione di parita, e quella del privato e caratterizzata da una situazione di diritto soggettivo azionabile dinanzi al giudice ordinario. (Conf 1022'71, mass n 351008).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1962 num. 231 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)