Sez. U, Sentenza n. 1022 del 06/04/1971 (Rv. 351008 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RAPPORTO TRA GESCAL ED ASSEGNATARIO - FASE DELL'ASSEGNAZIONE - NATURA PUBBLICISTICA - FASE RELATIVA ALLA LOCAZIONE - NATURA PRIVATISTICA - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE - IMPUGNABILITA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RAPPORTO TRA GESCAL ED ASSEGNATARIO - FASE DELL'ASSEGNAZIONE - NATURA PUBBLICISTICA - FASE RELATIVA ALLA LOCAZIONE - NATURA PRIVATISTICA - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE - IMPUGNABILITA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO.*
Il rapporto che si costituisce tra l'ente pubblico (Gescal), che dispone l'assegnazione degli alloggi in edifici costruiti secondo le modalita previste dalle leggi n 43 del 1949 e n 1148 del 1955, e lo assegnatario dell'alloggio consta di due fasi distintè quella relativa all'assegnazione dell'alloggio, che e di natura pubblicistica, caratterizzata da posizioni di interesse legittimo, e quella che si instaura con la convenzione di locazione, che ha natura privatisticà in conseguenza il provvedimento amministrativo relativo all'assegnazione deve essere impugnato innanzi al consiglio di stato. (V 966'69, mass n 339396' 3281'68, mass n 336249).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 14, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 21, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 17, Legge 26/11/1955 num. 1148 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)