Sez. 5, Sentenza n. 11604 del 11/09/2001 (Rv. 549231 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - IN GENERE | Beni mobili venduti nel periodo di imposta considerato - Consegna all'acquirente nel corso del successivo periodo di imposta - Valore di detti beni - Inclusione tra le rimanenze finali del venditore.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il "valore" dei beni mobili venduti nel corso del periodo di imposta considerato, ma consegnati all'acquirente nell'anno successivo, deve essere incluso, ai sensi dell'art. 75, comma secondo, lett. a) d.P.R. n. 917 del 1986, tra le rimanenze finali del venditore.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)