Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5030 del 28/02/2013 (Rv. 625456 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Conseguimento dei corrispettivi delle cessioni di beni mobili - Determinazione del periodo di imposta - Criterio - Riferimento alla data della consegna all'acquirente - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
Ai fini della determinazione del periodo di imposta cui riferire alcuni componenti positivi del reddito di impresa (nella specie, i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni mobili), l'art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - ove richiama il conseguimento dei citati corrispettivi - stabilisce il criterio generale ed oggettivo della "data della consegna" dei beni stessi, intesa come trasferimento della detenzione della cosa, presupponendo che essa interviene, di norma, allorquando si è già verificato l'effetto traslativo della proprietà del bene, o costitutivo di altro diritto reale su di esso, in forza del negozio di cessione che ne è a fondamento.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)