Sez. 2, Sentenza n. 15245 del 06/03/2025 Ud. (dep. 17/04/2025) Rv. 287897-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Procedimento cartolare "cd. Cartabia" - Obbligo di comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale alle altre parti processuali - Sussistenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
Nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dall'1 luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)